VALTELLINA VETERAN CAR associazione sportiva dilettantistica - SONDRIO
COSTITUITA IL 4 FEBBRAIO 1988 - FEDERATA A.S.I.
STATUTO di associazione sportiva dilettantistica
Modificato e approvato dalla assemblea del 25 aprile 2025
Registrato presso l’Ufficio del Registro di Sondrio
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
Il Valtellina Veteran Car associazione sportiva dilettantistica in forma abbreviata Valtellina Veteran Car a.s.d. in breve “Valtellina Veteran Car” (con acronimo VVCAR) e senza scopo di lucro, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., si costituisce con sede in Sondrio, allo scopo di:
ART. 2
Il VVCAR persegue i fini sopraindicati a mezzo di riunioni periodiche dei suoi associati, predisposizione delle pratiche nonché verifiche tecniche preliminari alle certificazioni nazionali o internazionali attestanti la storicità dei veicoli e anche attraverso l’organizzazione di attività sportive, culturali e turistiche concordanti con tali scopi e con l’adesione e la partecipazione alle manifestazioni indette da Enti riconosciuti e comunque non espressamente sconsigliati dall’ A.S.I Automotoclub Storico Italiano.
Il VVCAR persegue inoltre i fini sopraindicati tramite l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento al motorismo storico in tutte le sue modalità nonché l’esercizio di attività strumentali e secondarie a fine di finanziare le iniziative volte al raggiungimento dello scopo sociale esercitando, ai sensi dell’ art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 nr 36 attività diverse da quelle principali di cui all’ art. 1 purché in via secondaria e strumentale ad esse quali ad esempio gestione e conduzione di beni immobili strumentali all’ art.1, attività di sponsorizzazione e pubblicità, intrattenimento di rapporti con gli istituti di credito per il perseguimento di attività di cui all’ art. 1, fornitura di alimenti, bevande, attrezzature e abbigliamento ai soci/tesserati o qualsivoglia attività individuata dal Consiglio Direttivo a supporto e per il finanziamento dell’attività istituzionale e compatibili con le norme vigenti purché secondaria e strumentale all’ art. 1 di cui sopra.
ART. 3
L’ Associazione non ha fini di lucro. Le quote associative ed i contributi comunque raccolti verranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività sociale.
È altresì espressamente previsto: 1) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; 2) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga e federata ASI o FIVA. 3) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio dell’attività dell’Ente; 4) l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della quota stessa.
ART. 4
Il Fondo comune dell’associazione è costituito da tutte le disponibilità di cui l’associazione ne sia titolare siano essi liquidità, beni fisici e virtuali nonché diritti in qualsivoglia forma.
Il Consiglio Direttivo ne dispone le forme di utilizzo.
Eredità, donazioni, legati, rendite patrimoniali, corrispettivi specifici per la partecipazioni ad attività istituzionali, contributi della UE, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o Istituti pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità istituzionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali, proventi delle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale, erogazioni liberali degli associati o terzi, nonché ogni altra entrata compatibile a norma di legge oltre beninteso ogni altra entrata dall’attività istituzionale dell’ Associazione costituiscono le entrate per provvedere al conseguimento dei fini sociali.
Le spese inerenti all’attività dell’Associazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo; l’omissione solleva il Consiglio stesso da ogni responsabilità e ne imputa il contraente in prima persona.
SOCI
ART. 5
Possono far parte della associazione persone fisiche e giuridiche. L’iscrizione deve essere richiesta mediante domanda scritta su apposito modulo e contenente la dichiarazione di impegno ad accettare ed osservare le norme dello statuto vigente, condividere gli scopi dell’associazione e contribuire al raggiungimento degli stessi oltre che beninteso al rispetto delle norme di legge vigenti (es. privacy)
L’ acquisto della qualità di Socio è sottoposta a condizione dell’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo.
Il numero dei Soci è illimitato e comprende:
a) Soci Onorari - sono coloro che si sono distinti per chiari meriti nel campo dell’automobilismo e del motociclismo d’ epoca. Il Socio Onorario può essere insignito anche della carica di Presidente Onorario o Vice Presidente Onorario o Consigliere Onorario.
b) Soci Effettivi - sono coloro che, proprietari o non di veicoli di interesse storico, contribuiscono attivamente alla vita del Sodalizio.
c) Soci Aderenti - sono coloro che desiderano far parte del VVCAR, pur appartenendo o non appartenendo ad altra Associazione federata all’Ente Nazionale.
d) Soci Junior e Soci Familiari– sono coloro che sono accettati come socio con gli stessi diritti e doveri di un Socio Effettivo e possono beneficiare di una quota associativa di miglior favore o per la giovane età o perché appartenenti allo stesso nucleo familiare di un Socio Effettivo.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di quote di associazione.
L’ammontare della quota associativa annuale, nelle diverse tipologie, nonché le modalità operative, sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci, che debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età, hanno diritto di voto in Assemblea.
I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria.
- morosità ingiustificata protrattasi per oltre sei mesi dopo la scadenza del termine previsto e/o comunicato. Nei sei mesi successivi sarà possibile regolarizzare l’iscrizione previo pagamento del triplo della quota prevista per il rinnovo della tessera annuale.
- esclusione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, pronunciata contro il Socio che si dimostra ripetutamente inattivo rispetto allo scopo sociale e/o commette azioni contrarie allo Statuto ed allo scopo sociale e/o ritenute disonorevoli entro e fuori dalla Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che, con la sua condotta, in qualunque modo costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio o anche solo ne danneggi l’ immagine. L’ associato escluso non può essere più riammesso.
ORGANI DEL CLUB
ART. 6
Sono organi del VVCAR:
a) la Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Probiviri
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
L’ ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 7
La Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
Potranno prendere parte alla Assemblea della Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.
L’ Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’ anno nel luogo di volta in volta indicato e su convocazione del Presidente a mezzo di comunicato esposto nella sede del Club, pubblicato sul sito internet dell’associazione e/o comunicato ai Soci a mezzo degli usuali mezzi di comunicazione (es mail) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. In via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinquanta soci.
Nella convocazione vengono indicati gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
ART. 8
La Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali.
La Assemblea dei Soci delibera sui seguenti punti:
a) elezione del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
b) discussione e approvazione del bilancio
c) direttive generali della Associazione
d) modifiche allo Statuto
e) scioglimento della Associazione
ART. 9
- La Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione, quando è accertata la presenza della metà più uno dei Soci.
- E’ facoltà della Assemblea di decidere di volta in volta le modalità della votazione.
- Il Presidente ed il Segretario della Assemblea vengono di regola eletti per acclamazione in apertura di seduta.
- In seconda convocazione, almeno un’ora dopo quella indicata per la prima convocazione, la Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti e può validamente deliberare sull’ordine del giorno.
- Le deliberazioni della Assemblea sono di regola approvate per alzata di mano sia in prima che in seconda convocazione e sono valide se approvate a maggioranza, cioè dalla metà più uno dei votanti.
- E’ ammessa la delega ad un altro socio avente diritto di voto. Non sono consentiti cumuli di deleghe, ciascun socio può accettare una sola delega da parte di altri soci.
- È espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell’Ente.
- Tutte le cariche dell’Ente sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 10
Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo dirigente dell’Associazione.
Eletto dalla Assemblea dei Soci è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri. Al momento delle elezioni l’assemblea dei Soci può anche definire un numero di membri diverso ma mai inferiore a cinque e valido solo per quella specifica elezione. Possono farne parte tutti i Soci con almeno due anni di anzianità e non sono ammesse più di una candidatura per nucleo familiare. Nel Consiglio Direttivo non può essere eletto il Socio che ricopre cariche sociali in altre associazioni che perseguono scopi contrari all’art, 1 del presente Statuto.
L’ attribuzione delle cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) è riservata al Consiglio Direttivo eletto, che le sceglie a maggioranza nel proprio seno. Al Consigliere che ricopre cariche sociali in altre organizzazioni che perseguono scopi similari, non possono essere attribuite le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere. Il Tesoriere ed il Segretario possono anche essere soggetti esterni al Consiglio. Il Tesoriere può fungere da Segretario e viceversa.
Il Consiglio Direttivo rimane normalmente in carica per quattro anni, è rieleggibile e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri, senza formalità e comunque almeno tre all’ anno.
Nel caso in cui venga meno per dimissioni o revoca la metà più uno del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo decade. In questo caso il Consiglio Direttivo rimasto in carica dovrà provvedere ad indire nuove elezioni (al massimo entro la fine dell’anno in corso) per tutte le cariche sociali di tipo elettivo (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori).
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti ed hanno potere deliberativo sulla gestione del Club. Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo che diversamente stabilito al momento della elezione. In caso di parità prevale la decisione del Presidente.
Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, l’organizzazione del Consiglio Direttivo a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
IL PRESIDENTE
ART. 11
Il Presidente dirige la Associazione ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
Provvede a riunire il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all’ anno.
In caso di sua assenza, impedimento o dimissioni, la rappresentanza è delegata al vice Presidente per un periodo massimo di tre mesi al termine del quale il Consiglio dovrà provvedere all’attribuzione delle cariche sociali mancanti.
LE COMMISSIONI
ART. 12
Per il più efficace conseguimento degli scopi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può istituire tutte le Commissioni che riterrà opportune.
Esse avranno durata annuale rinnovabili di anno in anno. Le funzioni delle stesse sono organizzative e consultive.
Tali commissioni avranno le funzioni ad esse delegate dal Consiglio stesso con facoltà di iniziative e di proposte da presentare al Consiglio per l’esame, lo studio delle questioni che rientrano nelle rispettive competenze.
La Commissione è composta dal Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio direttivo, e tanti membri secondo necessità a loro volta nominati dal Presidente della Commissione. Sia il Presidente della Commissione che i membri di commissione devono essere soci del Valtellina Veteran Car da almeno due anni ed essere in regola con la quota associativa dell’anno. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni potranno sempre essere revocati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente della Commissione ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. In caso di dimissioni o decesso del Presidente della Commissione decade l’intera Commissione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 13
Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri designati ogni quadriennio dall’ Assemblea dei Soci ed è rieleggibile.
Essi eleggeranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario i cui nominativi verranno comunicati al Consiglio Direttivo.
E’ competente per esaminare e giudicare condotte e/o comportamenti dei Soci contrari ad ogni più elementare principio di correttezza anche associativa, ivi comprese le trasgressioni alle norme contenute nel presente statuto. Il giudizio del Collegio sarà inappellabile, salva richiesta di revisione per gravi motivi.
In ogni caso i soci con l’iscrizione all’Associazione si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione stessa e tra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale, riconoscendo la competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i soci che non rivestano altre cariche nell’Associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 14
Il controllo sulla regolare tenuta della contabilità è affidato ad un Collegio composto da uno a tre Revisori nominati dall‘Assemblea dei Soci. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Hanno libero accesso alla contabilità dell’Associazione previo accordo operativo concordato con il gestore contabile e sono tenuti ad almeno una verifica annuale preliminare alla redazione del consuntivo annuale. Il risultato della verifica viene consegnato al Consiglio Direttivo che lo allega al consuntivo del rendiconto annuale per poi essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
NORME GENERALI
ART. 15
La predisposizione del regolamento attuativo relativo al presente statuto è demandata al Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento della Associazione, la Assemblea dei Soci nominerà il liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al patrimonio sociale in conformità a quanto previsto dall’art.3, punto 2, del presente Statuto e con salvezza di future diverse disposizioni di legge.
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REGOLAMENTO per l'elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Valtellina Veteran Car
PREMESSA
Lo statuto dell’Associazione prevede che il Consiglio Direttivo duri in carica 4 anni, sia composto da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 13 componenti con un’anzianità di almeno due anni di vita associativa, i componenti non appartengano ad altre organizzazioni con scopi contrari all’ art. 1 dello statuto dell’associazione e nel Consiglio non sia rappresentato più di un componente per nucleo familiare.
Il presente regolamento attuativo, come da statuto definito dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, definisce le modalità operative nonché i criteri per la formazione delle liste contenenti le candidature proposte alla elezione da parte dell’ Assemblea dei Soci.
1) IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONDIVISIONE DEGLI SCOPI
L’incarico di consigliere dell'Associazione è subordinato alla condivisione senza riserve delle finalità e dei principi precisati nello statuto dell’Associazione. I candidati devono dimostrare una precedente disponibilità ed impegno a collaborare attivamente alla vita associativa assumendosi incarichi, dedicando tempo e proprie competenze allo svolgimento di attività e progetti inerenti la vita associativa. Fa testo l’aver esercitato attività di questo tipo nelle Commissioni del Valtellina Veteran Car e/o progetti deliberati dal Consiglio Direttivo.
2) IL COMMISSARIO ELETTORALE
Assume la carica di “Commissario Elettorale” il segretario del Consiglio Direttivo in scadenza di mandato il quale sovrintende alle operazioni elettorali, e si insedia come reggente a partire da almeno 15 giorni prima della data delle elezioni. Esso si insedia presso la Sede dell’Associazione e raccoglie le richieste dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali, nel rispetto dei criteri dello statuto e del presente regolamento.
3) CRITERI FORMAZIONE DELLE LISTE DA PROPORRE ALLA VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Commissario Elettorale dovrà lavorare per garantire la migliore rappresentanza degli interessi dell’Associazione, ispirandosi ai criteri indicati nel presente regolamento. A tal fine predisporrà una o più liste contenenti i candidati proposti nel rispetto del presupposto di cui al Cap. 1 del presente regolamento ed ispirandosi ai seguenti criteri:
1° criterio - NUMEROSITÀ: i candidati individuati dovranno essere numericamente sufficienti a garantire il rispetto dello statuto che prevede che l’Associazione sia amministrata
da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti.
2° criterio – GOVERNABILITA’: i canditati dovranno proporsi alla elezione dell’Assemblea non in ordine sparso ma facenti parte di una lista al fine di garantire la condivisione di un programma comune ed una unicità d’intenti. L’inserimento di un candidato in una lista preesistente richiede il consenso dei candidati precedentemente inseriti in quella lista.
3°criterio – COMPETENZA: i candidati dovranno presentare il proprio curriculum con indicazione della preparazione nonché competenze ed esperienze pregresse.
4°criterio – COLLEGIALITA’: i candidati dovranno aver dimostrato disponibilità e predisposizione al lavoro di gruppo al fine di oggettivizzare il più possibile l’approccio ed evitare i personalismi.
Nella preparazione delle liste si possono così presentare due casi:
A – FORMAZIONE DI UNA NUOVA LISTA: fatto salvo le premesse ed i criteri di cui sopra ogni nuova lista deve contenere un minimo di 5 candidati. Non vengono considerate valide liste dove vengono proposti altri soci.
B - RICANDIDATURE dei consiglieri uscenti. In questo caso il Consiglio Direttivo uscente rappresenta di per sé una lista che a discrezione dei componenti uscenti può essere ripresentata con o senza modifiche.
4) CAUSE OSTATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Liste che contengono persone non in regola con la quota socia non saranno prese in considerazione. Così pure liste che non rispettano i criteri di cui 3) o tempi e modi di cui 5)
5) MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
a1. Le liste dovranno essere firmate da tutti i candidati presenti in quella lista ed essere presentate, nel rispetto di cui sopra, non prima di 45 giorni ed entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea dei Soci durante la quale si terrà l'elezione.
a2. Le liste potranno essere presentate in qualunque forma scritta presso la sede dell’Associazione per essere acquisite agli atti. Il Commissario Elettorale uscente ne verificherà il contenuto e la rispondenza al presente regolamento, dopodiché ufficializzerà le liste con esito positivo mediante affissione presso la sede dell’Associazione entro il terzo giorno precedente l'assemblea.
b. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, non ci siano liste presentate oltre a quella del Consiglio Direttivo uscente, si proclamerà in Assemblea la rielezione dello stesso con o senza modifiche.
6) VOTAZIONI
a. I soci hanno diritto al voto purché in regola con il pagamento della quota sociale.
b. Il luogo, il giorno e l'ora nei quali si svolgerà la giornata elettorale saranno comunicati ai soci dal Consiglio Direttivo contestualmente con la comunicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.
c. Sarà cura del Commissario Elettorale la proclamazione dei risultati e la redazione del verbale delle operazioni di voto.
d. Le votazioni avvengono, come da statuto, generalmente per alzata di mano salvo diversa decisione presa in quell’assemblea dove sarà disponibile un elenco dei soci attivi.
e. Le deleghe verranno preventivamente consegnate al Commissario Elettorale affinché possa organizzare in modo efficiente il portatore di delega ai fini della valenza di voto.
f. Nel caso non ci fossero altre liste proposte oltre a quella presentata dal Consiglio Direttivo uscente, si proclamerà direttamente l’insediamento del precedente direttivo che verrà convocato dal Commissario Elettorale e dopo le presentazioni darà spazio al Consiglio Direttivo insediatosi di spiegare il proprio programma e le proprie idee.
g. il Commissario Elettorale redigerà seduta stante il verbale delle votazioni, debitamente firmato che verrà consegnato al nuovo Consiglio Direttivo per l'archiviazione.
h. al termine di tutta la parte relativa alla elezione, il nuovo Direttivo di Presidenza si insedierà, elencherà la suddivisione delle cariche all’interno dello stesso, e spiegherà il programma di lavoro, le idee ed i progetti da attuare durante il mandato.
7) INSEDIAMENTO DEI NUOVI CONSIGLI DIRETTIVI
Il Presidente o il Vice Presidente dell’Associazione uscente, o in mancanza il Consigliere più
anziano, convoca i nuovi Consiglieri dell’Associazione ponendo all’ordine del giorno l’argomento “passaggio di consegne”.
In tale adunanza il Consiglio Direttivo passerà tutte le consegne al nuovo Direttivo, in particolare i documenti formali e finanziari, le chiavi della sede, gli oggetti di proprietà dell’associazione anche se ubicati in altro luogo e indicherà quanto eventualmente in comodato all’associazione affinché il nuovo direttivo possa prendere i necessari accordi.
Si renderà inoltre disponibile ad ogni richiesta di spiegazioni e per i disbrigo di eventuali pratiche in corso relative alla vita dell’associazione.
Come da verbale del Consiglio Direttivo del 14/05/18
Il presidente Il segretario
Luigi Frigerio Manuela Del Togno