Club Federato ASI dal 1988

  VALTELLINA VETERAN CAR associazione sportiva dilettantistica - SONDRIO
COSTITUITA IL 4 FEBBRAIO 1988 - FEDERATA A.S.I.
STATUTO di associazione sportiva dilettantistica
Modificato e approvato dalla assemblea del 7 settembre 2025
Registrato presso l’Ufficio del Registro di Sondrio

STATUTO di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO

DENOMINAZIONE -SEDE

ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituito, con sede in Sondrio piazza Cavour 11/12 un ente senza scopo di lucro che assume la denominazione associazione sportiva dilettantistica Valtellina Veteran Car in forma abbreviata Valtellina Veteran Car a.s.d. e in breve “Valtellina Veteran Car” (con acronimo VVCAR).
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 2
L’associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3
L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

1.attività principale
1.1       Promuovere ed organizzare in via stabile e primaria attività formativa e didattica nelle attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di automobilismo auto storiche, tutela e diffusione della cultura del patrimonio automobilistico storico sia dal punto di vista scientifico, tecnico, artistico che sociale.
1.2       Esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di automobilismo auto storiche, raduni d’auto d’epoca, tutela del patrimonio automobilistico d’interesse storico, sia dal punto di vista scientifico, tecnico, artistico che sociale.

2 esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto, ivi comprese:

2.1 la gestione e conduzione di beni immobili, propri o di terzi, adibiti a Sede Sociale, aree per esposizioni e per prove cronometrate e strutture sportive di vario genere, da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);

2.2 l’intrattenimento di rapporti con gli istituti di credito ed il compimento di atti utili per il perseguimento delle attività istituzionali, quali l’apertura e gestione di conti correnti bancari, la richiesta e contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali o personali;

2.3 la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati;

2.4 attività di carattere motorio-sportivo, ludico, associativo, ricreativo, culturale ed educativo;

2.5 altre attività compatibili con gli scopi dell’Associazione, anche di natura commerciale, individuate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

SOCI

ART. 4
Il numero degli associati è illimitato. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

ART. 5
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione e delle direttive degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’associazione annualmente si affilia, oltre che beninteso al rispetto delle norme di legge vigenti (es.privacy)
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6
La qualifica di associato dà diritto:

ART. 7
L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO ESCLUSIONE

ART. 8
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9
Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.
L’ acquisizione della qualifica di Socio è sottoposta a condizione dell’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
L’ammontare della quota associativa annuale, nonché le modalità operative, sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I Soci cessano di appartenere alla Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo nel caso di esclusione

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:

Nei casi d) ed e) l’esclusione verrà deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri, pronunciata contro il Socio che si dimostra ripetutamente inattivo rispetto allo scopo sociale e/o commette azioni contrarie allo Statuto ed allo scopo sociale e/o ritenute disonorevoli entro e fuori dalla Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’ Associazione o che, con la sua condotta, in qualunque modo costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio o anche solo ne danneggi l’ immagine. L’ associato escluso non può essere più riammesso.

ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b), alla lettera c) ed alla lettera f) dell’Articolo 9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.
Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione presso il Collegio dei Probiviri al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri dovesse confermare gli addebiti, l’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO

ART. 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai distribuibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.
L’ utilizzo del fondo comune dell’associazione costituito da tutte le disponibilità di cui l’associazione ne sia titolare siano essi liquidità, beni fisici e virtuali nonché diritti in qualsivoglia forma è definita dal Consiglio Direttivo che ne dispone le modalità operative.
Eredità, donazioni, legati, rendite patrimoniali, corrispettivi specifici per la partecipazioni ad attività istituzionali, contributi della UE, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o Istituti pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità istituzionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali, proventi delle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale, erogazioni liberali degli associati o terzi, nonché ogni altra entrata compatibile a norma di legge oltre beninteso ogni altra entrata dall’ attività istituzionale dell’ Associazione come già definito nel presente Statuto, costituiscono le entrate per provvedere al conseguimento dei fini sociali.

Esercizio Sociale

ART. 12
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

 TITOLO VI

ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 13
Sono organi dell’Associazione:

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e comprovato da idonea documentazione.

Assemblea degli associati

ART. 14
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Non sono consentiti cumuli di deleghe, ciascun socio può accettare una sola delega da parte di altro associato avente diritto.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso pubblicato sul sito internet o da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

ART. 15
L’assemblea ordinaria:

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore dei Conti o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

ART. 16
Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
È facoltà della Assemblea di decidere di volta in volta le modalità della votazione.
- Il Presidente ed il Segretario della Assemblea vengono di regola eletti per acclamazione in apertura di seduta.
- In seconda convocazione, almeno un giorno dopo quella indicato per la prima convocazione, la Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti o rappresentati e può validamente deliberare sull’ordine del giorno.
- Le deliberazioni della Assemblea sono di regola approvate per alzata di mano sia in prima che in seconda convocazione e sono valide se approvate a maggioranza, cioè dalla metà più uno dei votanti.
- È espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell’Ente.

ART. 17
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dopo quello indicato per la prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti.
Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione. È ammessa la delega ad un altro socio avente diritto di voto. Non sono consentiti cumuli di deleghe, ciascun socio può accettare una sola delega da parte di altri soci.

ART. 18
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 11membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica per il periodo deliberato dall’Assemblea dei Soci per una durata massima di 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Tesoriere ed il Segretario possono anche essere soggetti esterni al Consiglio. Il Tesoriere può fungere da Segretario e viceversa.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.
Le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la decisione del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021). Nel Consiglio Direttivo non può essere eletto il Socio che ricopre cariche sociali in altre associazioni che perseguono scopi contrari all’art, 1 del presente Statuto.

Le cariche Onorarie quali Presidente Onorario, Vice Presidente Onorario, Consigliere Onorario danno diritto alla presenza nelle riunioni del Consiglio Direttivo con ruolo consultivo e non deliberante.
Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo che diversamente stabilito al momento della elezione.
Le spese inerenti all’attività dell’Associazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo; l’omissione solleva il Consiglio stesso da ogni responsabilità e ne imputa il contraente in prima persona.

ART. 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione proponendo all’ Assemblea  nominativi di associati con un minimo di due anni di anzianità che se approvati dall’ Assemblea entrano a far parte del Consiglio Direttivo i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì,  eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati con un minimo di anzianità di due anni, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.
Il Consigliere assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente. 

IL PRESIDENTE

ART. 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Provvede a riunire il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all’ anno.
In caso di sua assenza, impedimento o dimissioni, la rappresentanza è delegata al vice Presidente per un periodo massimo di tre mesi al termine del quale il Consiglio dovrà provvedere all’attribuzione delle cariche sociali mancanti.

LE COMMISSIONI

ART. 22
Per il più efficace conseguimento degli scopi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può istituire tutte le Commissioni che riterrà opportune.
Esse avranno durata annuale rinnovabili di anno in anno. Le funzioni delle stesse sono organizzative e consultive.
Tali commissioni avranno le funzioni ad esse delegate dal Consiglio stesso con facoltà di iniziative e di proposte da presentare al Consiglio per l’esame, lo studio delle questioni che rientrano nelle rispettive competenze.
La Commissione è composta dal Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio direttivo, e tanti membri secondo necessità a loro volta nominati dal Presidente della Commissione. Sia il Presidente della Commissione che i membri di commissione devono essere soci del sodalizio da almeno due anni ed essere in regola con la quota associativa dell’anno. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni potranno sempre essere revocati dal Consiglio Direttivo.
 Il Presidente della Commissione ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. In caso di dimissioni o decesso del Presidente della Commissione decade l’intera Commissione.
TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.  23
Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri designati ogni quadriennio dall’ Assemblea dei Soci ed è rieleggibile.
Essi eleggeranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario i cui nominativi verranno comunicati al Consiglio Direttivo.
È competente per esaminare e giudicare condotte e/o comportamenti dei Soci contrari ad ogni più elementare principio di correttezza anche associativa, ivi comprese le trasgressioni alle norme contenute nel presente statuto. Il giudizio del Collegio sarà inappellabile, salva richiesta di revisione per gravi motivi.
In ogni caso i soci con l’iscrizione all’ Associazione si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione stessa e tra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale, riconoscendo la competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i soci che non rivestano altre cariche nell’Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 24
Il controllo sulla regolare tenuta della contabilità è affidato ad un Collegio composto da uno a tre Revisori nominati dall‘Assemblea dei Soci. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Hanno libero accesso alla contabilità dell’Associazione previo accordo operativo concordato con il gestore contabile e sono tenuti ad almeno una verifica annuale preliminare alla redazione del consuntivo annuale. Il risultato della verifica viene consegnato al Consiglio Direttivo che lo allega al consuntivo del rendiconto annuale per poi essere approvato dall’Assemblea dei Soci.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 25
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione degli associati soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 26
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Norma finale

ART. 27
La predisposizione dei regolamenti attuativi relativi al presente statuto è demandata al Consiglio Direttivo.
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

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Regolamento Attuativo
riferimento Statuto di A.S.D. Valtellina Veteran Car del 7.9.2025
approvato dal Consiglio Direttivo A.S.D. Valtellina Veteran car nella seduta del 02/03/26

PREMESSA
Il Regolamento Attuativo è il documento normativo secondario che specifica e integra le norme generali definite nello Statuto dettagliando le modalità operative con cui vengono applicate le disposizioni previste dallo Statuto. Cioè traduce i principi statutari in procedure concrete come ad esempio funzionamento organi collegiali, i criteri per l’attribuzione delle cariche, la gestione delle elezioni, procedure disciplinari, etc) e in generale i criteri di applicazione dei principi statutari, garantendo il rispetto delle gerarchie delle fonti normative.
Si compone di:

SEZIONE A
rif. TITOLO I Statuto Sociale – Scopo Oggetto

           In accordo alle linee guida ed ai principi dell’Ente di promozione sportiva al quale il Valtellina Veteran Car si è affiliato e per il raggiungimento dello scopo sociale previsto per le discipline di automobilismo auto storiche di cui art. 3 dello Statuto Sociale, il Valtellina Veteran Car si attiva al fine di:

rif. TITOLO III e TITOLO IV– Soci

            Possono far parte della associazione persone fisiche e giuridiche. L’iscrizione deve essere richiesta mediante domanda scritta su apposito modulo e contenente la dichiarazione di impegno ad accettare ed osservare le norme dello statuto vigente, condividere gli scopi dell’associazione e contribuire al raggiungimento degli stessi oltre che beninteso al rispetto delle norme di legge vigenti (es. privacy)
            L’ acquisto della qualità di Socio è sottoposta a condizione dell’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo.
            Il numero dei Soci è illimitato e comprende:
            a) Soci Onorari - sono coloro che si sono distinti per chiari meriti nel campo dell’automobilismo e del motociclismo d’ epoca.  Il Socio Onorario può essere insignito anche della carica di Presidente Onorario o Vice Presidente Onorario o Consigliere Onorario.
            b) Soci Effettivi - sono coloro che, proprietari o non di veicoli di interesse storico, contribuiscono attivamente alla vita del Sodalizio.
            c) Soci Aderenti - sono coloro che desiderano far parte del VVCAR, pur appartenendo o non appartenendo ad altra Associazione federata all’Ente Nazionale.
            d) Soci Junior e Soci Familiari– sono coloro che sono accettati come socio con gli stessi diritti e doveri di un Socio Effettivo e possono beneficiare di una quota associativa di miglior favore o per la giovane età o perché appartenenti allo stesso nucleo familiare di un Socio Effettivo.
           
            L’ammontare della quota associativa annuale, nelle diverse tipologie, nonché le modalità operative, stabilite dal Consiglio Direttivo sono definite nel Tariffario Soci. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di quote di associazione.

            Tutti i Soci, che debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età, hanno diritto di voto in Assemblea.
I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

rif. TITOLO V – Risorse Economiche, Patrimonio
              
 Il Fondo comune dell’associazione è costituito da tutte le disponibilità di cui l’associazione ne sia titolare siano essi liquidità, beni fisici e virtuali nonché diritti in qualsivoglia forma.
Il Consiglio Direttivo ne dispone le forme di utilizzo.
Eredità, donazioni, legati, rendite patrimoniali, corrispettivi specifici per la partecipazioni ad attività istituzionali, contributi della UE, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o Istituti pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità istituzionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali, proventi delle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale, erogazioni liberali degli associati o terzi, nonché ogni altra entrata compatibile a norma di legge oltre beninteso ogni altra entrata dall’attività istituzionale dell’ Associazione costituiscono le entrate per provvedere al conseguimento dei fini sociali.
Le spese inerenti all’attività dell’Associazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente; l’omissione solleva il Consiglio e il Presidente da ogni responsabilità e ne imputa il contraente in prima persona.
rif. TITOLO VI – Organi dell’Associazione
L’ ASSEMBLEA DEI SOCI
            La Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
            Potranno prendere parte alla Assemblea della Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.
            L’ Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’ anno nel luogo di volta in volta indicato e su convocazione del Presidente a mezzo di comunicato esposto nella sede del Club, pubblicato sul sito internet dell’associazione e/o comunicato ai Soci a mezzo degli usuali mezzi di comunicazione (es mail, social) o qualunque altro mezzo di comunicazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. In via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinquanta soci.
            Nella convocazione vengono indicati gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:


            La Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali.
            La Assemblea dei Soci delibera sui seguenti punti:
            a)        elezione del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
            b)       discussione e approvazione del bilancio
            c)         direttive generali della Associazione
            d)         modifiche allo Statuto
            e)        scioglimento della Associazione
Oltre alla Nomina delle cariche Onorarie: Socio Onorario, Presidente Onorario, Vice Presidente Onorario, Consigliere Onorario.

      La Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione, quando è accertata la presenza della metà più uno dei Soci. È facoltà della Assemblea di decidere di volta in volta le modalità della votazione. Il Presidente ed il Segretario della Assemblea vengono di regola eletti per acclamazione in apertura di seduta.
     In seconda convocazione, almeno un giorno dopo quello indicato per la prima convocazione, la Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti e può validamente deliberare sull’ordine del giorno.
      Le deliberazioni della Assemblea sono di regola approvate per alzata di mano sia in prima che in seconda convocazione e sono valide se approvate a maggioranza, cioè dalla metà più uno dei votanti.
      È espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell’Associazione. E’ ammessa la delega ad un altro socio avente diritto di voto. Non sono consentiti cumuli di deleghe, ciascun socio può accettare una sola delega da parte di altri soci.
L’ elezione del Consiglio Direttivo, Probiviri e Revisore dei Conti è regolamentata dal Regolamento Elettorale emesso a cura del Consiglio Direttivo vigente.
Tutte le cariche dell’Ente sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

            Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo dirigente dell’Associazione.
            Eletto dalla Assemblea dei Soci è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Al momento delle elezioni l’assemblea dei Soci può anche definire un numero di membri diverso ma mai inferiore a cinque e valido solo per quella specifica elezione. Possono farne parte tutti i Soci con almeno due anni di anzianità. Nel Consiglio Direttivo non può essere eletto il Socio che ricopre cariche sociali in altre associazioni che perseguono scopi contrari allo Statuto e/o Regolamento Attuativo dell’Associazione.
            L’ attribuzione delle cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) è riservata al Consiglio Direttivo eletto, che le sceglie a maggioranza nel proprio seno. Al Consigliere che ricopre cariche sociali in altre organizzazioni che perseguono scopi similari, non possono essere attribuite le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere. Il Tesoriere ed il Segretario possono anche essere soggetti esterni al Consiglio. Il Tesoriere può fungere da Segretario e viceversa.
            Il Consiglio Direttivo rimane normalmente in carica per quattro anni, è rieleggibile e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri, senza formalità e comunque almeno tre volte all’ anno.
Decadono dalla carica, previa declaratoria da parte del Consiglio stesso, i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. Successivamente con delibera a maggioranza del Consiglio può essere sostituito da un altro Socio con almeno 2 anni di anzianità. Rimane in carica fino alla scadenza naturale ed originale del Consiglio. Analogamente nel caso di dimissioni o decesso di un Consigliere in carica il Consiglio Direttivo può provvedere con delibera a maggioranza alla sua sostituzione con un socio avente anzianità minima di due anni e con durata in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio esistente.
            Nel caso in cui venga meno per dimissioni o revoca la metà più uno del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo decade. In questo caso il Consiglio Direttivo rimasto in carica dovrà provvedere ad indire nuove elezioni (al massimo entro la fine dell’anno in corso) per tutte le cariche sociali di tipo elettivo (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori).
            Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti ed hanno potere deliberativo sulla gestione del Club. Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo che diversamente stabilito al momento della elezione. In caso di parità prevale la decisione del Presidente. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri operativi ad uno o più Consiglieri stabilendone limiti e modalità, il tutto da riportare nel registro dei verbali del Consiglio.
Le cariche Onorarie quali Presidente Onorario, Vice Presidente Onorario, Consigliere Onorario danno diritto alla presenza nelle riunioni del Consiglio Direttivo con ruolo consultivo e non deliberante.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, e se richiesti, intervenire ai lavori senza diritto di voto, anche i membri di altri organi dell’Associazione, salvo per gli argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di dover discutere in forma riservata.
Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, l’organizzazione del Consiglio Direttivo a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL PRESIDENTE

            Il Presidente dirige la Associazione, ha la legale rappresentanza e la firma singola dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Provvede a riunire il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all’ anno.
In caso di sua assenza, impedimento o dimissioni, la rappresentanza è delegata al vice Presidente per un periodo massimo di tre mesi al termine del quale il Consiglio dovrà provvedere all’attribuzione delle cariche sociali mancanti.

LE COMMISSIONI

Per il più efficace conseguimento degli scopi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può istituire tutte le Commissioni che riterrà opportune.
Esse avranno durata annuale rinnovabili di anno in anno. Le funzioni delle stesse sono organizzative e consultive.
Tali commissioni avranno le funzioni ad esse delegate dal Consiglio stesso con facoltà di iniziative e di proposte da presentare al Consiglio per l’esame, lo studio la realizzazione degli argomenti che rientrano nelle rispettive competenze.
La Commissione è composta dal Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio direttivo, e tanti membri secondo necessità a loro volta nominati dal Presidente della Commissione. Sia il Presidente della Commissione che i membri di commissione devono essere soci del Valtellina Veteran Car ed essere in regola con la quota associativa dell’anno. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni potranno sempre essere revocati dal Consiglio Direttivo.
 Il Presidente della Commissione ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. In caso di dimissioni, revoca o decesso del Presidente della Commissione decade l’intera Commissione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

            Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri designati ogni quadriennio dall’ Assemblea dei Soci ed è rieleggibile.
 Essi potranno eleggere nel loro seno un Presidente ed un Segretario i cui nominativi verranno comunicati al Consiglio Direttivo.
È competente per esaminare e giudicare condotte e/o comportamenti dei Soci contrari ad ogni più elementare principio di correttezza anche associativa, ivi comprese le trasgressioni alle norme contenute nello Statuto e/o Regolamento Attuativo. Il giudizio del Collegio sarà inappellabile in quanto il socio con l’iscrizione all’Associazione si impegna a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione stessa, riconoscendo la competenza esclusiva ed inappellabile del Collegio dei Probiviri.
            I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell’Associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

            Il controllo sulla regolare tenuta della contabilità è affidato ad un Collegio composto da uno a tre Revisori nominati dall‘Assemblea dei Soci, in tal caso potranno eleggere nel loro seno un Presidente ed un Segretario i cui nominativi verranno comunicati al Consiglio Direttivo. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Hanno libero accesso alla contabilità dell’Associazione previo accordo operativo concordato con il gestore contabile e sono tenuti ad almeno una verifica annuale preliminare alla redazione del consuntivo annuale. Il risultato della verifica viene consegnato al Consiglio Direttivo che lo allega al consuntivo del rendiconto annuale per poi essere approvato dall’Assemblea dei Soci.

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SEZIONE B    Norme Attuative per l'elezione del Consiglio Direttivo
PREMESSA
Lo statuto dell’Associazione, nonché il Regolamento attuativo, prevede che il Consiglio Direttivo duri in carica 4 anni, sia composto da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 11 componenti con un’anzianità di almeno due anni di vita associativa ed i componenti non appartengano ad altre organizzazioni con scopi contrari all’ art. 1 dello statuto dell’Associazione.
La Sezione B del presente regolamento attuativo per l’ elezione del Consiglio Direttivo, come  previsto dallo Statuto, definisce le modalità operative nonché i criteri per la formazione delle liste contenenti le candidature proposte alla elezione da parte dell’ Assemblea dei Soci.
1) IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONDIVISIONE DEGLI SCOPI
L’incarico di consigliere dell'Associazione è subordinato alla condivisione senza riserve delle finalità̀ e dei principi precisati nello statuto dell’Associazione e suoi Regolamenti Attuativi. I candidati devono dimostrare una precedente disponibilità ed impegno a collaborare attivamente alla vita associativa assumendosi incarichi, dedicando tempo e proprie competenze allo svolgimento di attività e progetti inerenti la vita associativa. Fa testo l’aver esercitato attività di questo tipo nelle Commissioni del Valtellina Veteran Car e/o progetti deliberati dal Consiglio Direttivo.
2) IL COMMISSARIO ELETTORALE
Assume la carica di “Commissario Elettorale” il segretario del Consiglio Direttivo in scadenza di mandato il quale sovrintende alle operazioni elettorali, e si insedia come reggente a partire da almeno 15 giorni prima della data delle elezioni. Egli si insedia presso la Sede dell’Associazione e raccoglie le richieste dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali, nel rispetto dei criteri dello statuto e del presente regolamento.
3) CRITERI FORMAZIONE DELLE LISTE DA PROPORRE ALLA VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Commissario Elettorale dovrà lavorare per garantire la migliore rappresentanza degli interessi dell’Associazione, ispirandosi ai criteri indicati nel presente regolamento. A tal fine predisporrà una o  più liste contenenti i candidati proposti nel rispetto del presupposto di cui al Cap. 1 del presente regolamento ed ispirandosi ai seguenti criteri:
1° criterio - NUMEROSITÀ: i candidati individuati dovranno essere numericamente sufficienti a garantire il rispetto dello statuto che prevede che l’Associazione sia amministrata
da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti.
2° criterio – GOVERNABILITA’: i canditati dovranno proporsi alla elezione dell’Assemblea non in ordine sparso ma facenti parte di una lista al fine di garantire la condivisione di un programma comune ed una unicità d’intenti. L’inserimento di un candidato aggiuntivo in una preesistente lista richiede il consenso dei candidati precedentemente inseriti in quella lista.
3°criterio – COMPETENZA: i candidati dovranno presentare il proprio curriculum con indicazione della preparazione nonché competenze ed esperienze pregresse.
4°criterio – COLLEGIALITA’: i candidati dovranno aver dimostrato disponibilità e predisposizione  al lavoro di gruppo al fine di oggettivizzare il più possibile l’approccio, evitare i personalismi ed operare non a fini personali ma nell’ interesse dell’ Associazione.
 Nella preparazione delle liste si possono così presentare due casi:
A – FORMAZIONE DI UNA NUOVA LISTA: fatto salvo le premesse ed i criteri di cui sopra ogni nuova lista deve contenere un minimo di 5 candidati. Non vengono considerate valide liste dove vengono proposti soci presenti in altre liste.
B - RICANDIDATURE dei consiglieri uscenti. In questo caso il Consiglio Direttivo uscente rappresenta di per sé una lista che a discrezione dei componenti uscenti può essere ripresentata con o senza modifiche.
4) CAUSE OSTATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Liste che contengono persone non in regola con la quota socia non saranno prese in considerazione.  Così pure liste che non rispettano i criteri di cui 3)  o tempi e modi di cui 5)
5) MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
a1. Le liste dovranno essere firmate da tutti i candidati presenti in quella lista ed essere presentate, nel rispetto di cui sopra, non prima di 45 giorni ed entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea dei Soci durante la quale si terrà l'elezione.
a2. Le liste potranno essere presentate in qualunque forma scritta presso la sede dell’Associazione per essere acquisite agli atti. Il Commissario Elettorale uscente ne verificherà il contenuto e la rispondenza al presente regolamento, dopodiché ufficializzerà le liste con esito positivo mediante affissione presso la sede dell’Associazione entro il terzo giorno precedente l'assemblea.
b. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, non ci siano liste presentate oltre a quella del Consiglio Direttivo uscente, si proporrà in Assemblea la rielezione dello stesso con o senza modifiche.
6) VOTAZIONI
a. I soci hanno diritto al voto purché in regola con il pagamento della quota sociale.
b. Il luogo, il giorno e l'ora nei quali si svolgerà la giornata elettorale saranno comunicati ai soci dal Consiglio Direttivo contestualmente con la comunicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.
c. Sarà cura del Commissario Elettorale la proclamazione dei risultati e la redazione del verbale delle operazioni di voto.
d. Le votazioni avvengono, come da statuto, generalmente per alzata di mano salvo diversa decisione presa in quell’assemblea dove sarà disponibile un elenco dei soci attivi.
e. Le deleghe verranno preventivamente consegnate al Commissario Elettorale affinché possa organizzare in modo efficiente il portatore di delega ai fini della valenza di voto.
f. Nel caso non ci fossero altre liste proposte oltre a quella presentata dal Consiglio Direttivo uscente, si proclamerà direttamente l’insediamento del precedente direttivo che verrà convocato dal Commissario Elettorale e dopo le presentazioni darà spazio al Consiglio Direttivo insediatosi di spiegare il proprio programma e le proprie idee.
g. il Commissario Elettorale redigerà seduta stante il verbale delle votazioni, debitamente firmato che verrà consegnato al nuovo Consiglio Direttivo per l'archiviazione.
h. al termine di tutta la parte relativa alla elezione, il nuovo Direttivo di Presidenza si insedierà, delibererà le cariche istituzionali previste dallo Statuto e, in caso di insediamento di una nuova lista al fine di prendere possesso operativo della sede dell’ associazione, procederà con i p. 7 al termine del quale ricevere chiavi ed accesso alla sede dell’ associazione e potrà effettivamente operare con i poteri previsti dallo Statuto e vigente Regolamento Attuativo.
7) INSEDIAMENTO DEI NUOVI CONSIGLI DIRETTIVI
Il Presidente o il Vice Presidente dell’Associazione uscente, o in mancanza il Consigliere più anziano, convoca i nuovi Consiglieri dell’Associazione ponendo all’ordine del giorno l’argomento “passaggio di consegne”.
In tale adunanza il Consiglio Direttivo passerà tutte le consegne al nuovo Direttivo, in particolare i documenti formali e finanziari, le chiavi della sede, gli oggetti di proprietà dell’associazione anche se ubicati in altro luogo e indicherà quanto eventualmente in comodato all’associazione affinché il nuovo direttivo possa prendere i necessari accordi per l’ utilizzo o restituzione dei beni in comodato.
 Si renderà inoltre disponibile ad ogni richiesta di spiegazioni e per i disbrigo di eventuali pratiche in corso relative alla vita dell’associazione.

Valtellina Veteran Car